Una richiesta di pagamento proveniente da una società diversa dalla banca originaria pone una domanda concreta: chi è oggi il titolare del credito e come lo dimostra? Le decisioni della Cassazione impongono una verifica del singolo rapporto e dei documenti dell’operazione. Il tema riguarda sia chi acquista crediti deteriorati sia chi riceve una richiesta di pagamento.

Tre questioni da tenere distinte

Occorre distinguere l’esistenza della cessione, l’inclusione dello specifico credito nel portafoglio trasferito e l’efficacia della cessione nei confronti del debitore. La pubblicazione prevista dall’art. 58 del Testo unico bancario non risolve necessariamente tutti questi aspetti nello stesso modo.

La Cassazione del 2026: conta il contenuto dell’avviso

Con l’ordinanza n. 16360 del 26 maggio 2026, la Prima sezione ha confermato il rigetto dell’opposizione allo stato passivo proposta da una cessionaria: non era stata dimostrata l’inclusione del credito nell’operazione. L’avviso rinviava al sito del cedente e delimitava la cessione alle attività deteriorate, senza che fosse stata fornita prova sufficiente della riconducibilità del rapporto controverso a quel perimetro.

La Corte distingue la contestazione dell’esistenza stessa della cessione da quella riguardante il solo credito. Quando la cessione non è controversa, un avviso con caratteristiche sufficientemente precise può dimostrare che il rapporto rientra nel blocco. Se manca questa certezza, servono ulteriori elementi. La sola notizia della cessione, a fronte di una specifica contestazione della sua esistenza, non equivale automaticamente alla prova del contratto.

Il contratto integrale non è sempre l’unica prova possibile

L’ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025 chiarisce un punto complementare: nei confronti del debitore ceduto, la prova può risultare anche da presunzioni e dal comportamento delle parti. Il giudice deve valutare gli elementi disponibili e la specificità delle contestazioni. Non è quindi corretto sostenere, in via assoluta, né che la Gazzetta Ufficiale basti sempre, né che senza la produzione del contratto integrale la domanda debba essere necessariamente respinta.

Una verifica utile anche prima dell’acquisto di NPL

In una due diligence conviene ricostruire la catena delle cessioni, confrontare i criteri del portafoglio con i dati del rapporto e controllare disponibilità del titolo, garanzie, conteggi e documenti originari. La convenienza economica dell’acquisto va valutata insieme alla possibilità di documentare il credito.

Dal lato del debitore, la contestazione va collegata a elementi concreti: date, tipologia del rapporto, classificazione e criteri di inclusione. La mancata prova della titolarità in un giudizio non significa automaticamente che il debito originario sia estinto. Eventuali atti giudiziari richiedono inoltre un esame tempestivo dei termini di difesa.

Documenti da raccogliere

  • Richiesta di pagamento e comunicazioni ricevute.
  • Contratto originario, estratti e conteggi disponibili.
  • Avviso di cessione e documenti che individuano il rapporto.
  • Eventuali atti giudiziari e relative notifiche.

Lo Studio assiste nell’analisi giuridica delle operazioni di acquisto NPL e nelle controversie sui crediti bancari. Per un primo contatto: studiolegalebonomo@me.com.

Fonti e approfondimenti

Analisi preparata il 23 ottobre 2026. Contenuto informativo: l’esito dipende dai documenti, dalle contestazioni e dalla fase del singolo procedimento.